La Legge di Bilancio 2020 prevede interessanti bonus casa. Alcuni sono stati semplicemente prorogati, come quello riguardante gli interventi di ristrutturazione e il risparmio energetico, mentre per altri si tratta di novità. Per fare maggiore chiarezza, vediamo nel dettaglio quali sono i bonus fiscali presenti nella nuova manovra economica.
Bonus ristrutturazioni 2020
Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è prevista una detrazione del 50% sulle spese sostenute, con un limite massimo di 96.000 euro per unità immobiliare.
Possono usufruire del bonus ristrutturazioni tutti i contribuenti assoggettati ad imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno in Italia. L’agevolazione fiscale, ripartita in 10 rate annuali di pari importo, può essere ottenuta non soltanto dai proprietari degli immobili, ma anche da:
- nudi proprietari;
- titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
- locatari o comodatari;
- soci di cooperative divise e indivise;
- imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce;
- soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.
Inoltre, qualora sostengano le spese e siano intestatari di bonifici e fatture, hanno diritto alla detrazione anche:
- il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado);
- il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;
- il componente dell’unione civile (la legge n.76/2016, per garantire la tutela dei diritti derivanti dalle unioni civili tra persone dello stesso sesso, equipara al vincolo giuridico derivante dal matrimonio quello prodotto dalle unioni civili);
- il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016.
Ecobonus 2020
Il termine Ecobonus racchiude al suo interno una serie di detrazioni relative al risparmio energetico con aliquote differenziate in base alla tipologia di intervento effettuato.
La detrazione del 50% è prevista per:
- sostituzione di finestre e infissi;
- realizzazione di schermature solari;
- installazione di caldaie a biomassa;
- installazione di caldaie a condensazione in classe A (la detrazione sale al 65% se dotate di sistemi di termoregolazione evoluti appartenenti alle classi V, VI o VII).
La detrazione del 65% è prevista per l’installazione di:
- coibentazione dell’involucro opaco;
- pompe di calore;
- sistemi di building automation;
- collettori solari per produzione di acqua calda;
- scalda acqua a pompa di calore;
- generatori ibridi.
Le detrazioni massime ottenibili per i vari interventi sopra elencati sono riportati di seguito:
Tipo di intervento | Detrazione massima |
Riqualificazione energetica di edifici esistenti | 100.000 € |
Interventi su involucro di edifici esistenti (per esempio pareti, serramenti, tetti) | 60.000 € |
Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda | 60.000 € |
Acquisto e posa in opera di schermature solari | 60.000 € |
Installazione di caldaie a condensazione ad aria o ad acqua | 30.000 € |
Installazione di pompe di calore ad alta efficienza o impianti geotermici a bassa entalpia | 30.000 € |
Acquisto e posa in opera di caldaie a biomasse combustibili | 30.000 € |
Installazione di dispositivi per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, di produzione di acqua calda, di climatizzazione delle unità abitative | non è previsto un limite massimo di detrazione |
La detrazione del 70 o 75% è prevista per gli interventi di tipo condominiale, per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 con un limite di spesa di 40.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio. La detrazione sale all’80% o 85% nel caso di interventi di risparmio energetico eseguiti sugli edifici che implicano anche una riduzione del rischio sismico. In questo caso il limite massimo di spesa consentito per gli interventi è di 136.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.
Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento.
In particolare, sono ammessi all’agevolazione:
- le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
- i contribuenti titolari di reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali);
- le associazioni tra professionisti;
- gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.
I titolari di reddito d’impresa possono fruire della detrazione solo con riferimento ai fabbricati strumentali da essi utilizzati nell’esercizio della loro attività imprenditoriale.
Tra le persone fisiche possono fruire dell’agevolazione anche i titolari di un diritto reale sull’immobile, i condòmini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali, gli inquilini, coloro che hanno l’immobile in comodato.
Inoltre sono ammessi a fruire della detrazione, purché sostengano le spese per la realizzazione degli interventi:
- il familiare convivente con il possessore o il detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) e il componente dell’unione civile
- il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato.
Le detrazioni sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa.
Per richiedere l’agevolazione è necessario presentare:
- asseverazione di un tecnico abilitato o dichiarazione resa dal direttore dei lavori, che consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti
- la scheda informativa relativa agli interventi realizzati.
- l’attestato di prestazione energetica (APE), finalizzato ad acquisire i dati relativi all’efficienza energetica dell’edificio. Tale certificazione è prodotta dopo l’esecuzione degli interventi.
L’APE non è richiesto per i seguenti interventi:
- per la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari e l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda
- per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione
- acquisto e posa in opera delle schermature solari
- installazione di impianti di climatizzazione dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, se le detrazioni sono richieste per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (comma 347 della legge 296/2006)
- acquisto e installazione di dispositivi multimediali.
Inoltre, è fondamentale effettuare i pagamenti con bonifico bancario o postale (a meno che l’intervento non sia realizzato nell’ambito dell’attività d’impresa). Nel modello di versamento con bonifico bancario o postale vanno indicati la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è stato eseguito il bonifico (ditta o professionista che ha effettuato i lavori).
Entro 90 giorni dal termine dei lavori, occorre trasmettere all’Enea, con modalità telematiche, la scheda informativa degli interventi realizzati e le informazioni contenute nell’attestato di prestazione energetica (APE).
Sisma bonus
I contribuenti che eseguono interventi per l’adozione di misure antisismiche sugli edifici possono detrarre una parte delle spese sostenute dalle imposte sui redditi. Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 è prevista una detrazione del 50%, che va calcolata su un ammontare massimo di 96.000 euro per unità immobiliare (per ciascun anno) e che deve essere ripartita in cinque quote annuali di pari importo. Quando la realizzazione degli interventi consente una riduzione del rischio sismico di 1 o 2 classi, se si tratta di lavori su singole unità si può ottenere una detrazione del 70 o 80%, mentre se le opere riguardano parti comuni di edifici condominiali è possibile raggiungere addirittura una detrazione dell’80 o 85%.
L’agevolazione è rivolta sia ai contribuenti soggetti all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) sia a soggetti passivi di imposta sul reddito delle società (Ires). Gli interventi possono essere realizzati su tutti gli immobili di tipo abitativo e su quelli utilizzati per le attività produttive, situati sia nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) sia nelle zone sismiche a minor rischio (zona sismica 3), individuate dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003.
Anche chi compra un immobile ottenuto in seguito alla demolizione e ricostruzione di un edificio nei Comuni in zone classificate a “rischio sismico 1”, può detrarre dalle imposte una parte consistente del prezzo di acquisto (75% se si passa a una classe di rischio inferiore o 85% se si passa a due classi di rischio inferiori, fino a un massimo di 96.000 euro).
Le iniziative Doser, Symphony e Green District, godono delle detrazioni fiscali previste dal sisma bonus nella misura dell’85%.
Bonus mobili 2020
Il Bonus mobili consiste nella detrazione del 50% su una spesa massima di 10.000 euro, destinata all’acquisto di mobili ed elettrodomestici in classe A+ (A per i forni).
Gli acquisti devono essere finalizzati ad arredare un immobile oggetto di lavori di ristrutturazione iniziati a partire dal 1° gennaio 2019: la data di inizio lavori deve essere anteriore a quella in cui sono state sostenute le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici.
Rientrano tra i mobili agevolabili letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché materassi e apparecchi di illuminazione, mentre non è agevolabile l’acquisto di porte, pavimentazioni (ad esempio parquet), tendaggi o altri complementi d’arredo.
Per quanto concerne i grandi elettrodomestici, le detrazioni riguardano l’acquisto di frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.
Il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari avrà diritto al beneficio più volte. L’importo massimo di 10.000 euro va, quindi, riferito a ciascuna unità abitativa oggetto di ristrutturazione.
Nell’importo delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici possono essere considerate anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati, purché le spese stesse siano state sostenute con le modalità di pagamento richieste per fruire della detrazione (bonifico, carte di credito o di debito).
La realizzazione di lavori di ristrutturazione sulle parti comuni condominiali consente ai singoli condòmini (che usufruiscono pro quota della relativa detrazione) di detrarre le spese sostenute per acquistare gli arredi delle parti comuni, come guardiole oppure l’appartamento del portiere, ma non consente loro di detrarre le spese per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici per la propria unità immobiliare.
Per avere diritto alla detrazione occorre effettuare i pagamenti con bonifico, carta di debito o credito, non è consentito, invece, pagare con assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.
La detrazione è ammessa anche se i beni sono stati acquistati con un finanziamento a rate, a condizione che la società che eroga il finanziamento paghi il corrispettivo con le stesse modalità prima indicate e il contribuente abbia una copia della ricevuta del pagamento.
I documenti da conservare sono:
- l’attestazione del pagamento (ricevuta del bonifico, ricevuta di avvenuta transazione, per i pagamenti con carta di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente)
- le fatture di acquisto dei beni, riportanti la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi acquisiti.
Lo scontrino che riporta il codice fiscale dell’acquirente, insieme all’indicazione della natura, della qualità e della quantità dei beni acquistati, è equivalente alla fattura.
Per ottenere la detrazione bisogna indicare le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Redditi persone fisiche).
Bonus verde 2020
Il Bonus verde, prorogato con il Milleproroghe, consiste nella detrazione fiscale del 36% su un importo massimo di 5.000 euro destinato a lavori di sistemazione del verde di edifici esistenti, compresi terrazzi, giardini pensili e coperture.
Il bonus verde è valido anche per le spese relative ad interventi eseguiti sulle parti comuni esterne di edifici condominiali, fino a un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo. In questo caso, ha diritto alla detrazione il singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Può beneficiare della detrazione chi possiede o detiene, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile oggetto degli interventi e che ha sostenuto le relative spese attraverso strumenti che consentono la tracciabilità delle operazioni (per esempio, bonifico bancario o postale).
Bonus facciate 2020
Il Bonus facciate costituisce la vera novità introdotta dalla legge di Bilancio 2020 e prevede una detrazione fiscale del 90% delle spese documentate e sostenute nel 2020 per interventi edilizi finalizzati al recupero o restauro delle facciate degli edifici, inclusi quelli di manutenzione ordinaria.
Nello specifico, questo tipo di agevolazione fiscale riguarda le strutture opache delle facciate, balconi, ornamenti o fregi di edifici esistenti ubicati nelle zone A e B individuate dall’articolo 2 del decreto n. 1444/1968 del Ministro dei lavori pubblici: la prima zona include le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante degli agglomerati stessi; la seconda, invece, include le altre parti del territorio edificate, anche solo in parte, considerando tali le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non è inferiore al 12,5% della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale è superiore a 1,5 mc/mq.
Se i lavori di rifacimento della facciata, non sono di semplice pulitura o tinteggiatura esterna, ma riguardano interventi che influiscono dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, è richiesto che siano soddisfatti i requisiti di cui al decreto Mise 26 giugno 2015 (“Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”) e quelli, relativi ai valori di trasmittanza termica, indicati alla tabella 2 allegata al decreto Mise 11 marzo 2008.
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