THE BONUS JUNGLE

Numerosi sono gli sgravi fiscali relativi all’universo casa previsti dalla Legge di Bilancio 2021. In questo articolo cercheremo di riassumere tutto ciò che c’è da sapere sugli incentivi in vigore dal 1° gennaio 2021.

Prorogata fino al 31 dicembre 2021 la detrazione Irpef del 50% sulle spese sostenute per interventi di recupero edilizio, nota anche come Bonus Ristrutturazioni.

L’agevolazione deve essere calcolata su un limite massimo di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare e deve essere ripartita in 10 rate annuali di pari importo.

Tale beneficio fiscale è previsto anche per chi acquista immobili (a uso abitativo) già ristrutturati da imprese di costruzione, che hanno effettuato interventi di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati. L’impresa esecutrice dell’intervento deve provvedere alla vendita dell’immobile entro 18 mesi dalla data di termine dei lavori e la detrazione spettante all’acquirente deve essere determinata su un importo forfettario pari al 25% del prezzo di rogito (comprensivo di Iva).

Valido fino al 31 dicembre 2021, l’Ecobonus è la detrazione (Irpef o Ires) per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo.

Le aliquote sono quelle del 2020. La detrazione del 50% è prevista per: 

Tipo di interventoDetrazione massima
Sostituzione di finestre comprensive di infissi60.000 euro
Installazione di schermature solari60.000 euro
Installazione di caldaie a condensazione su singole unità immobiliari con efficienza energetica per riscaldamento superiore o uguale al 90%30.000 euro
Installazione impianti di climatizzazione invernale con generatori di calore alimentabili a biomasse combustibili30.000 euro

Il beneficio fiscale sale al 65% per:

Tipo di interventoDetrazione massima
Riqualificazione energetica globale100.000 euro
Coibentazione dell’involucro esterno opaco60.000 euro
Installazione di collettori solari termici60.000 euro
Interventi di climatizzazione invernale e produzione acqua calda sanitaria con installazione sistemi di termoregolazione evoluti30.000 euro
Installazione di caldaie a condensazione su parti comuni di edifici condominiali o su tutte le unità immobiliari in condominio30.000 euro
Sostituzione integrale o parziale di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di aria calda a condensazione30.000 euro
Sostituzione integrale o parziale di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza30.000 euro
Installazione di micro-cogeneratori100.000 euro
Sostituzione scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore30.000 euro
Installazione di sistemi di building automation15.000 euro

Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali, l’Ecobonus sale al 70-75% e le detrazioni vanno calcolate su un ammontare complessivo non superiore a 40.000 euro da moltiplicare per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.

Se i condomini si trovano in zona sismica 1, 2 o 3 e si attuano migliorie finalizzate congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, allora è prevista una detrazione ancora più alta, pari:

  • all’80%, se i lavori determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore;
  • all’85%, se gli interventi determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori.

Anche per questi interventi la detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo, ma si applica su un massimo di spesa di 136.000 euro per unità immobiliare.

Le spese per il miglioramento del comportamento sismico di immobili ad uso residenziale o  produttivo, situati in zona sismica 1, 2 o 3, possono essere detratte (dall’Irpef o dall’Ires) nella misura del 50% su un ammontare massimo di 96.000 euro per unità immobiliare (per ciascun anno).

Nelle singole unità, la riduzione del rischio sismico di 1 o 2 classi, consente di ottenere una detrazione del 70 o 80%, mentre se le opere riguardano parti comuni di edifici condominiali è possibile raggiungere addirittura aliquote dell’80 o 85%.

Anche chi compra un immobile nei Comuni classificati a rischio sismico 1, 2 o 3, ottenuto in seguito alla demolizione di un edificio preesistente e conseguente ricostruzione, può detrarre dalle imposte una parte consistente del prezzo di acquisto (75% se si passa a una classe di rischio inferiore o 85% se si passa a due classi di rischio inferiori, con un importo massimo su cui calcolare la detrazione di 96.000 euro per unità immobiliare). Inoltre, i lavori devono essere effettuati da imprese che entro 18 mesi dal termine dei lavori rogitino l’immobile.

I benefici fiscali del Sismabonus e del Sismabonus Acquisti devono essere ripartiti in 5 quote annuali di pari importo.

Il Superbonus eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 per specifici interventi in ambito di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico. Le nuove disposizioni costituiscono un potenziamento dell’Ecobonus e del Sismabonus, che restano comunque attivi.

Il limite temporale entro il quale è possibile usufruire del Superbonus è soggetto a deroghe. Le abitazioni unifamiliari e quelle con accesso autonomo devono chiudere i lavori a giugno 2022, mentre i condomini possono ottenere la detrazione del 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022 se entro la fine di giugno 2022 è stato realizzato almeno il 60% dell’intervento complessivo. Ulteriore eccezione per gli Iacp (case popolari) che, se a dicembre 2022 hanno completato il secondo stato di avanzamento dei lavori, possono concludere entro il 30 giugno 2023.

Il Super Ecobonus si basa sulla realizzazione di almeno uno degli interventi trainanti ovvero l’isolamento termico dell’involucro edilizio o la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

Gli interventi di isolamento termico devono riguardare le superfici opache verticali, orizzontali (coperture, pavimenti) e inclinate delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno o verso vani non riscaldati, che interessano con un’incidenza superiore al 25% l’involucro dell’edificio e che rispettano i requisiti di trasmittanza “U”, definiti dal decreto di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto legge n. 63/2013.

Per tali interventi il Superbonus è calcolato su un ammontare complessivo delle spese pari a:

  • 50.000 euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti site all’interno di edifici plurifamiliari;
  • 40.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da due a otto unità immobiliari;
  • 30.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, eccedenti le otto unità immobiliari.

La sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti è agevolata se vengono installati impianti destinati al riscaldamento, al raffrescamento (nel caso che si installino pompe di calore reversibili) e alla produzione di acqua calda sanitaria dotati di:

  • generatori di calore a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013;
  • generatori a pompe di calore, ad alta efficienza, anche con sonde geotermiche;
  • apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;
  • sistemi di microcogenerazione, che conducano a un risparmio di energia primaria (PES), come definito all’allegato III del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011, pari almeno al 20%;
  • collettori solari.

Se gli interventi sono eseguiti sulle parti comuni degli edifici (condomini), la detrazione, spettante anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito, nonché per la sostituzione della canna fumaria collettiva esistente, mediante sistemi fumari multipli o collettivi nuovi, compatibili con apparecchi a condensazione, è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:

  • 20.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari
  • 15.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, eccedenti le otto unità immobiliari.

Se, invece, la sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale riguarda edifici unifamiliari o unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari, le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, oltre agli interventi agevolabili sulle parti comuni degli edifici, è possibile (esclusivamente per le aree non metanizzate) anche l’installazione delle caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con valori previsti almeno per la classe di qualità 5 stelle e la  detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro per singola unità immobiliare.

Gli interventi sopra descritti vengono definiti “trainanti”, in quanto l’esecuzione di almeno uno di essi consente di aumentare al 110% anche altre aliquote dell’ecobonus, oltre a quelle per l’installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, di impianti solari fotovoltaici o di sistemi di accumulo (i cosiddetti interventi trainati).

La detrazione per l’installazione di pannelli fotovoltaici deve essere calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 48.000 euro, e comunque nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto per singola unità immobiliare, con il vincolo di cedere a una GSE l’energia prodotta e non consumata.

Mentre i limiti di spesa per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, usufruendo dell’agevolazione del 110% sono:

  • 2.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • 1.500 euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero massimo di otto colonnine;
  • 1.200 euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero superiore ad otto colonnine.

Ai fini del Superbonus, gli interventi di efficientamento energetico (trainanti e gli eventuali trainati) devono assicurare, nel loro complesso, il miglioramento di almeno due classi energetiche o, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.  

Mentre il Super Sismabonus aumenta al 110% la detrazione per gli interventi antisismici su edifici situati in zona sismica 1, 2 o 3 e, a differenza del semplice Sismabonus, non richiede necessariamente il miglioramento di una o due classi di rischio.

Anche usufruendo del Super Sismabonus, il beneficiario può estendere l’agevolazione fiscale del 110% alle spese per l’installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo.

Il Superbonus deve essere ripartito tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi. In alternativa alla fruizione diretta del vantaggio fiscale, è possibile anche optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni/servizi (sconto in fattura) o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

La cessione può essere disposta in favore di:

  • fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi;
  • altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti);
  • istituti di credito e intermediari finanziari.

La cessione del credito o lo sconto in fattura possono essere attuati non solo per il Superbonus, ma anche per il Bonus Ristrutturazioni, l’Ecobonus, il Sismabonus e il Bonus Facciate.

Introdotto dalla Manovra 2020, il Bonus Facciate è stato mantenuto anche per tutto il 2021. La detrazione resta pari al 90% delle spese sostenute per il recupero o restauro delle facciate esterne degli edifici ubicati in zona A o B individuate dall’articolo 2 del decreto n. 1444/1968 del Ministro dei lavori pubblici:

  • la zona A include le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi
  • la zona B, invece, include le altre parti del territorio edificate, anche solo in parte, considerando tali le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non è inferiore al 12,5% della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale è superiore a 1,5 mc/mq.

Sono ammessi al beneficio gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi, su ornamenti e fregi, oltre che su grondaie e pluviali. In pratica, sono agevolabili tutti i lavori effettuati sull’involucro esterno dell’edificio visibile dalla strada o da suolo pubblico.

Se i lavori di rifacimento della facciata, non sono di sola pulitura o tinteggiatura esterna, ma riguardano interventi che influiscono dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, è richiesto che siano soddisfatti i requisiti di cui al decreto Mise 26 giugno 2015 (“Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”) e quelli, relativi ai valori di trasmittanza termica, indicati alla tabella 2 allegata al decreto Mise 11 marzo 2008.

Nel panorama delle agevolazioni fiscali per la casa, una new entry è rappresentata dal bonus di 1.000 euro utilizzabile fino al 31 dicembre 2021 per sostituire i sanitari in ceramica, la rubinetteria di bagni e cucine, i soffioni e le colonne doccia con nuovi apparecchi a risparmio idrico.

In particolare, i vasi sanitari in ceramica dovranno avere un volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri, i rubinetti e i miscelatori dovranno essere dotati di dispositivi per il controllo del flusso d’acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto, mentre i soffioni e le colonne doccia dovranno avere una portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto.

Oltre al Bonus Risparmio Idrico è previsto un credito di imposta pari al 50% delle spese sostenute, fino all’importo complessivo massimo di 1.000 euro per ogni unità immobiliare, per chi acquista sistemi di filtraggio dell’acqua potabile o soluzioni per il miglioramento qualitativo delle acque di consumo umano degli acquedotti.

Confermato per tutto il 2021 anche il Bonus Mobili, la detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici in classe non inferiore alla A+ (A o superiore per i forni e lavasciuga), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione edilizia a partire dal 1°gennaio 2020. Non rientrano, invece, porte, pavimentazioni (per esempio, il parquet), tende e tendaggi, nonché altri complementi d’arredo.

Ha diritto alla detrazione anche chi fruisce del Sismabonus e del Super Sismabonus.

Il bonus va ripartito tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo ed è calcolata su un massimo, non più di 10.000, ma di 16.000 euro, comprensivo delle eventuali spese di trasporto e montaggio.

Il limite dei 16.000 euro riguarda la singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o la parte comune dell’edificio ristrutturato. Quindi, il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari avrà diritto più volte al beneficio.

La realizzazione di lavori di ristrutturazione sulle parti comuni condominiali consente ai singoli condòmini (che usufruiscono pro quota della relativa detrazione) di detrarre le spese sostenute per acquistare gli arredi delle parti comuni, come guardiole oppure l’appartamento del portiere, ma non consente loro di detrarre le spese per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici per la propria unità immobiliare.

La detrazione è ammessa anche se i beni sono stati acquistati con un finanziamento a rate, a condizione che la società che eroga il finanziamento paghi il corrispettivo con le stesse modalità prima indicate e il contribuente abbia una copia della ricevuta del pagamento.

I documenti da conservare sono l’attestazione del pagamento (ricevuta del bonifico, ricevuta di avvenuta transazione, per i pagamenti con carta di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto dei beni, riportanti natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi acquisiti.

Nel 2021 si potrà fruire ancora del Bonus Verde, la detrazione Irpef del 36% sulle spese sostenute per gli interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e costruzione di pozzi, realizzazione di coperture verdi e di giardini pensili.

La detrazione, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo, va calcolata su un massimo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo, comprensivo delle eventuali spese di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi.

Il Bonus Verde è valido anche per le spese sostenute per interventi eseguiti sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali. In questo caso, ha diritto alla detrazione il singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Può beneficiare della detrazione chi possiede o detiene, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile oggetto degli interventi e che ha sostenuto le relative spese attraverso strumenti che consentano la tracciabilità delle operazioni (ad esempio bonifico bancario o postale).

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